Equa Riparazione
L’equa riparazione è un diritto nato per contrastare il fenomeno dell’eccessiva durata dei processi, particolarmente diffuso in Italia.
L’Associazione Linea di Difesa si occupa di risarcimento dei danni da violazione del termine di ragionevole durata dei giudizi civili, fallimentari, esecutivi, pensionistici ed amministrativi.
Cos'è la legge Pinto?
La legge 24 marzo 2001, n. 89 – nota come legge Pinto – (dal nome del suo estensore, Michele Pinto) è una legge della Repubblica Italiana.
Essa prevede e disciplina il diritto di richiedere un’equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l’irragionevole durata di un processo.
Cos'è la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo?
Firmata nel 1950 dal Consiglio d’Europa, la convenzione è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d’Europa, sono parte della convenzione, 28 dei quali sono membri dell’Unione europea (UE).
La convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell’uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte. Si tratta di una novità, in quanto ha conferito diritti alle persone in un contesto internazionale. Le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati. Il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa vigila sull’esecuzione delle sentenze.
L’irragionevole durata dei processi, in base all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo ed alla Legge n. 89/2001 (nota come “Legge Pinto”), espone lo Stato italiano ad indennizzare (equa riparazione) chi ha avuto una sentenza dopo tempi abnormi.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, Legge n. 89/2001 “Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.
Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari”.
Tale diritto (noto come “diritto all’equa riparazione”) non è riconosciuto automaticamente: occorre avviare una causa tramite avvocato alla competente Corte di Appello.
Secondo la Legge Pinto, quindi, si considera rispettato il termine ragionevole di durata se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Quando il giudizio supera le suddette tempistiche scatta il diritto al risarcimento del danno.
La stessa Legge Pinto stabilisce che la Corte di Appello, ove riconosca il diritto, deve liquidare a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno (o frazione di anno superiore a sei mesi), che eccede il termine ragionevole di durata del processo come sopra indicato.
Per ottenere il suddetto indennizzo, il cui riconoscimento non è automatico, occorre presentare ricorso tramite avvocato alla Corte di Appello territorialmente competente.