L’Associazione Linea di Difesa nasce nel dicembre 2020 come Associazione Consumatori.
La figura del consumatore si delinea in Italia dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso.
A partire da tale periodo, infatti, soprattutto su impulso della normativa comunitaria (ed in particolare del Trattato di Maastricht del 1992, della Direttiva CEE n. 314/90, della Direttiva CEE n. 13/1993), si sviluppa una serie di nuove regole volte alla protezione della parte contrattuale debole nel rapporto con il professionista.
L’astratta uguaglianza delle parti contraenti, che informa il codice civile del 1942, cede il passo ad una legislazione di settore che attribuisce rilievo alla posizione del “consumatore”, definito dall’art. 3, lett. a), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (noto come “Codice del consumo”, successivamente modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007 n. 221) come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
L’intervento legislativo mira ad offrire al consumatore una tutela di carattere sostanziale, tenuto conto della debolezza della sua posizione rispetto alla controparte professionale (che non di rado opera in condizioni di monopolio: si pensi ad esempio ai Gestori di fornitura idrica).
Si considerino in particolare l’introduzione di specifici obblighi di trasparenza e di informazione a carico del “professionista” ed alla introduzione della “nullità di protezione” delle clausole contrattuali vessatorie (art. 36).
L’art. 5, comma 3, del Codice del Consumo, statuisce: “le informazioni al consumatore (…) devono essere espresse in modo chiaro e comprensibile (…), tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”.
Ciò nonostante, è evidente l’asimmetria informativa che persiste tuttora tra Banche, Società Finanziarie e Gestori di Pubblici Servizi, da un lato e consumatori dall’altro.
Se prendi in mano un qualsiasi contratto bancario, un contratto di telefonia, o un contratto di fornitura idrica con rinvii al “regolamento del servizio idrico integrato” del Gestore che ti fornisce l’acqua, ti rendi facilmente conto di come sia farraginosa l’informativa nei tuoi confronti: la strategia comunicativa dell’Istituto bancario o del Gestore privato di un pubblico servizio è quella di confonderti mediante l’utilizzo di tecnicismi, diciture scritte in caratteri minuscoli e termini di dubbia interpretazione.
Le banche e i gestori privati di servizi di cui hai necessariamente bisogno (luce, acqua, gas e telefonia) hanno costruito una fortuna intorno a queste incomprensioni.
Il Codice del Consumo, il Testo Unico Bancario e, ancor prima, la Costituzione repubblicana, condannano apertamente l’indeterminatezza di qualsiasi contratto: considera, infatti, che se nel contratto che hai firmato mancano informazioni essenziali (come ad esempio il tasso di interesse, nei contratti di finanziamento) e se il linguaggio utilizzato è volutamente vago ed incomprensibile, la legge è dalla tua parte!
La nostra Associazione Consumatori opera indipendentemente da ogni forma di condizionamento economico e politico e persegue come scopi la tutela dei cittadini, consumatori ed utenti, nonchè l’informativa completa degli iscritti e dei non iscritti, nelle seguenti materie specifiche:
- Diritto bancario: chiusura posizioni in sofferenza con la tecnica di negoziazione del “saldo e stralcio”: usura, anatocismo ed altre anomalie contrattuali nei leasing, nelle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione, nei mutui, nei finanziamenti auto, nelle carte di credito “revolving” e nelle altre tipologie di finanziamenti erogati da Banche e società finanziarie.
- Diritto dei consumatori: violazioni del Codice del Consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), problemi con agenzie di viaggio, compagnie aeree ed operatori turistici, abusi di posizione contrattuale, pratiche commerciali scorrette, bollette anomale ed altre irregolarità nei contratti dei Gestori di telefonia, luce, gas, acqua, elettricità.
- Diritto all’equa riparazione: risarcimento dei danni da eccessiva durata dei giudizi civili, fallimentari, amministrativi, in base alla Legge n. 89/2001, nota come “legge Pinto”.
- Diritto immobiliare: condominio locazioni, diritti reali.
- Risarcimento danni da malasanità.
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